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Sicurezza, scade l’11 l’obbligo per i datori di lavoro: mettetevi in regola

 

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Rspp e Aspp sono termini ormai noti agli imprenditori ma cogliamo l’occasione per riassumerne significato, obblighi, normativa di riferimento e scadenze cui ottemperare. Anche perché, è bene non dimenticarlo, il mancato rispetto della legge che regolamenta la sicurezza sui luoghi di lavoro comporta sanzioni che è bene prevenire.

Il decreto legislativo 81/2008 stabilisce che, all’interno di ogni azienda, sia necessaria la presenza di un Rspp (responsabile del servizio prevenzione e protezione). Non di rado è lo stesso titolare (se l’azienda non supera i 200 dipendenti) a svolgere questa mansione, che pure rappresenta un impegno non da poco, tanto che molte imprese scelgono ormai di affidarsi alle competenze dei cosiddetti Addetti al servizio di prevenzione e protezione (Aspp) o ad Rspp esterni.

Qualora, tuttavia, l’imprenditore abbia deciso di mantenere la responsabilità di vigilare sulla sicurezza della propria azienda, e abbia effettuato il corso prima dell’11 gennaio 2012, è bene ricordare che l’11 gennaio 2017 scade l’obbligo di aggiornamento.

L’accordo Stato-Regioni sottoscritto il 21 dicembre 2011 prevede infatti che gli imprenditori-Rspp debbano “rinfrescare” le proprie conoscenze ogni cinque anni: ciò significa che, per chi ha effettuato l’ultimo corso prima dell’11 gennaio 2012, il conto alla rovescia è iniziato. E lo stesso vale per tutti coloro che hanno avviato la propria attività prima del 1996, nonostante in un primo momento (ma oggi le cose sono cambiate) per questa fattispecie fosse stato previsto l’esonero.

In caso di mancato adempimento, il rischio sanzioni potrebbe essere dietro l’angolo. In mancanza di formazione adeguata, ad esempio, la normativa prevede che il datore di lavoro debba essere punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro. Mentre il legislatore non ha specificato le sanzioni per il comma riferito nello specifico all’obbligo dell’aggiornamento.

Tuttavia nelle Linee interpretative del 25 luglio 2012 si legge: «Si ritiene che l’Aspp o il Rspp che non adempia l’obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga effettuato l’aggiornamento ».

E se il datore di lavoro Rspp decade dalla funzione e non affida ad altri l’incarico, può essere multato per mancata nomina di un nuovo responsabile del servizio prevenzione e protezione.

La durata dei corsi, ricalca quella prevista dalla legge in base alla classificazione di rischio dell’impresa: si passa dalle 16 ore per l’Rspp di un’azienda a basso rischio alle 32 dell’industria con rischio medio per arrivare alle 48 ore previste in caso di rischio elevato. La classificazione del rischio è indicata dal codice Ateco.

Le alternative al “fai da te” si chiamano, invece, Aspp e Rspp esterni.

 

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